1.70.
Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente lettera:
0a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nel prodotto editoriale on line le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti ai quali siano stati attribuiti fatti o immagini o dichiarazioni da essi ritenuti falsi o lesivi della loro reputazione purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.