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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.68. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2013  [ apri ]
1.68.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
dopo il quarto comma è inserito il seguente: Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.