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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.68. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
1.68.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa raggiungibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata;.