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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.38. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
1.38.

  All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   d-bis) il settimo comma è abrogato. Conseguentemente, l'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le relative edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico avente analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione. e all'articolo 1, comma 4, il punto 2 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: 2. Alla condanna per il delitto di cui al comma i consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9;.