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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.25. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
1.25.

  Al comma 4, capoverso articolo 13, sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:
   1) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
   2) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
   3) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

  4. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la smentita o la rettifica di cui ai commi 1 o 2, sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.
  5. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi della cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata.