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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.100. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/08/2013  [ apri ]
1.100.

  Al testo base, come risultante dagli emendamenti approvati, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 01, aggiungere in fine le seguenti parole
: nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive.
   b) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera 0c), aggiungere la seguente: 0c-bis) al primo comma è aggiunto il seguente periodo: «Il direttore è tenuto ad informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica.»
   c) all'articolo 1, comma 1, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a fare inserire la smentita o rettifica.»
   d) all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo le parole mezzo della stampa inserire le seguenti: o a mezzo radiotelevisione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, dopo le parole della pubblicazione aggiungere le seguenti: o della diffusione.
   e) all'articolo 1, comma 4, capoverso «Art. 13-bis», comma 1, dopo le parole mezzo della stampa inserire le seguenti: o a mezzo radiotelevisione.
   f) all'articolo 2, comma 3, capoverso, sopprimere le seguenti parole: anche in via telematica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico la pena è aumentata della metà.

I Relatori