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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
3.05.

  Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

Art. 4
(Modifiche all'articolo 542 del codice di procedura penale).

  1. Al primo comma dell'articolo 542 del codice di procedura penale, dopo le parole «l'imputato non lo ha commesso» si aggiungono le parole «o perché il fatto non costituisce reato».

Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura civile).

  1. Dopo l'articolo 96 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

«Articolo 96-bis.

  1. Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare – anche parzialmente – la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e nel caso di rigetto parziale alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.
  2. Il giudice non provvede, ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentato.».