Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594. – (Ingiuria). – 1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino a euro 2.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».