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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
2.11.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 596. – (Prova liberatoria in caso di in giuria e diffamazione). – Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare Va verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giuri d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo».