stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.31. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
1.31.

  All'articolo 1, comma 1, alla fine delle lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: Per le edizioni telematiche di quotidiani o periodici, nonché per i siti o i blog, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica.