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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 925

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2013  [ apri ]
1.1.

  Al comma 4, capoverso articolo 13, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
  6. L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un reportage di un giornalista esterno, si farà carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile. La norma si applica anche ai procedimenti in corso, fino alla definitiva condanna in cassazione.