Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. – (Modifiche agli articoli 427 e 542 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 427 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «l'imputato non lo ha commesso» sono aggiunte le seguenti: «o perché il fatto non costituisce reato»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di proscioglimento, il giudice può condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 euro in favore dell'imputato, a titolo di risarcimento dei danni.»
2. All'articolo 542 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «’l'imputato non lo ha commesso» sono aggiunte le seguenti: «o perché il fatto non costituisce reato».