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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.20. in Assemblea riferita al C. 925-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/10/2013  [ apri ]
2.20.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Art. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa».