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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.102. in Assemblea riferita al C. 925-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/10/2013  [ apri ]
1.102.

  Al comma 3, capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, anche ove la lesione sia derivata dalla diffusione colposa di un fatto falso, l'entità del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa, non può eccedere la somma di 30.000 euro.
  1-ter. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui la lesione sia derivata dall'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità o nel caso in cui sia già intervenuta condanna definitiva, in sede civile o penale al risarcimento del danno in favore del soggetto che ha agito.