Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 5. – (Norme transitorie). – 1. I procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa e radiotelevisione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni stato e grado, rimangono sospesi per sei mesi, con contestuale sospensione dei termini di prescrizione, al fine di consentire la pubblicazione della rettifica, ai sensi e per gli effetti previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificati dalla presente legge.