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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.9. in Assemblea riferita al C. 925-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/10/2013  [ apri ]
2.9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). Fuori dei casi di concorso, e fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa solo quando non sia noto o identificabile l'autore della pubblicazione e se, in tali casi, il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione».