stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.11. in Assemblea riferita al C. 925-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/10/2013  [ apri ]
2.11.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Art. 596. – (Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione). – Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo».