Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli istituti, i centri e i soggetti in possesso di flussi informativi relativi ai dati sanitari dei cittadini interessati dalle previsioni di cui alla presente legge, sono tenuti a mettere a disposizione i medesimi dati ai soggetti competenti e al Ministero della salute quale titolare dei dati della Rete nazionale di cui al comma 1.