Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).
1. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché garantire l'ampliamento e l'ammodernamento della raccolta dati dei Registri previsti dalla normativa vigente, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.
2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.