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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.22. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
2.22.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  1-ter. Il rigetto dell'istanza di cui al comma 1 è preclusa quando dalla data di presentazione della stessa, corredata della prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno può sospendere il predetto termine per un periodo massimo di un anno.