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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere b-bis) e b-ter) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni nei tre anni precedenti l'entrata in vigore delle presenti norme, a condizione che siano in grado di fornire prova di aver continuato ad essere regolarmente presenti in Italia nel periodo successivo.
  2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis.