Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il minore che abbia compiuto i quattordici anni di età potrà essere sentito dall'ufficiale di stato civile nei procedimenti di cui all'articolo 1, lettere b-bis) e b-ter) e articolo 4, comma 2-bis) comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.