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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.30. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.30.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
  2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: ”Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone, il principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, di osservare le normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, lo status giuridico o religioso delle donne, di rispettare il diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, i diritti dei minori e dei non credenti e di osservare le norme gli usi e le consuetudini per il trattamento degli animali.
  3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.