Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
Art. 9-bis.
1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del Sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.
2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:
a) il requisito della residenza;
b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.
3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza.