Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma».