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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell'obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall'istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell'obbligo. L'attestato, sottoscritto congiuntamente da due insegnanti dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo, dovrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l'adesione dello studente ai valori ed ai principi dell'identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.
  2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell'istituto.
  2-quinquies. La scuola, nel corso dell'ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia per la consegna simbolica dell'attestato di idoneità all'acquisizione della cittadinanza italiana.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.