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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.174. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.174.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Nei casi in cui l'acquisto della cittadinanza dipenda da una dichiarazione di volontà dell'interessato, quest'ultima può essere resa da un suo rappresentante legale quando si tratti di persona incapace, interdetta o inabilitata. In ogni caso i termini di decadenza per rendere la dichiarazione sono sospesi per tutto il tempo in cui perduri la condizione di incapacità, anche di fatto, dell'interessato. Il cittadino straniero, e l'incapace di intendere e di volere, o comunque portatore di disabilità, che influiscano negativamente nei processi di apprendimento è esonerato dalla dimostrazione di eventuali requisiti linguistici o attitudinali.