Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis. Il Ministero dell'interno riconosce lo status di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda.».