stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.151. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.151.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, così come sostituito dall'articolo 1, comma 11, della legge 15 luglio 2009 n. 94, aggiungere il seguente:
  «Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
   a) lo straniero che da almeno cinque anni soggiorna legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
   b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
   c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato».