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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.150. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.150.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, così come sostituito dall'articolo 1, comma 11, della legge 15 luglio 2009 n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti: «ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine.»;
    2) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «3. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di un altro titolo per l'attribuzione o per la concessione della cittadinanza. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi.
  4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno due anni successivamente all'adozione».