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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.11. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.11.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Esame di naturalizzazione).

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;
   b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».

Art. 2.
(Modalità dell'esame).

  1. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

Art. 3.
(Norme di attuazione).

  1. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.