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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
2.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Chi, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, acquista la cittadinanza italiana, se rilascia una dichiarazione in tal senso all'ufficiale dello stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3. Chi ha compiuto il ventesimo anno di età acquista la cittadinanza solo ove ricorra altresì il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.