stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.32. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.32.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il minore che abbia compiuto i quattordici anni di età potrà essere sentito dall'ufficiale di stato civile nei procedimenti di cui all'articolo 1, lettere b-bis) e b-ter) e articolo 4, comma 2-bis) comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.