Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le misure necessarie a garantire alle persone con disabilità l'esercizio di tutti i diritti previsti dalla presente legge. Nell'applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, ai fini della valutazione della regolarità della frequenza, si tiene conto dell'eventuale discontinuità derivante dalle condizioni di disabilità.