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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.225. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.225.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del Sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.
  2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:
   a) il requisito della residenza;
   b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
   c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

  3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza.