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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.212. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.212.

  Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:
  f) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

  Art. 23-bis) – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età va considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale,
  2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi si trovi avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno. In ogni caso non costituisce motivo ostativo alla concessione della cittadinanza la mancata iscrizione anagrafica del richiedente o l'eventuale cancellazione di precedente iscrizione quando il soggetto dia prova che questa condizione è dipesa esclusivamente da ragioni di disagio economico non superabili con l'ordinaria diligenza, qualora il soggetto dimostri di non essersi allontanato dall'Italia in tali periodi.
  3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi abbia trascorso all'estero nel periodo considerato un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno.
  4. Gli ufficiali dell'anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e b-ter) e all'articolo 4, commi 2 e 2-bis), con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.