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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.205. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.205.

   Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi dimori abitualmente avendo soddisfatto le condizioni previste dalle norme in materia di soggiorno dei cittadini stranieri e dei cittadini dell'Unione europea. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente costituisce presunzione di residenza legale in Italia. In assenza di iscrizione anagrafica, l'interessato può dimostrare di aver risieduto legalmente nel territorio dello Stato provando, con ogni mezzo, la dimora abituale e il soggiorno regolare in Italia.