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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.20. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.20.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.

Art. 2.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  Art. 10. – 1. Il decreto di concessione della cittadinanza deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne, la separazione tra la sfera laica e quella religiosa.
  2. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. I cittadini stranieri non comunitari che acquisiscono, a qualsiasi titolo, la cittadinanza italiana la perdono se, entro un anno dall'acquisto, non eleggono residenza stabile nel territorio nazionale.

  2-ter. Il cittadino italiano che non è tale per nascita perde la cittadinanza acquisita a qualsiasi titolo se, per un periodo superiore a due anni consecutivi, risiede all'estero e non può esibire atti di proprietà, o contratti di affitto, o utenze, o conti correnti bancari o dichiarazioni dei redditi che attestino la persistenza di suoi interessi economici nel territorio nazionale.