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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.18. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:
  Art. 8-bis. – 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione.