stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.123. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.123.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Il minore presente in Italia che ha frequentato nel territorio nazionale l'intero ciclo scolastico fino al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero che ha frequentato nel territorio nazionale uno o più cicli scolastici presso i medesimi istituti per almeno otto anni fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico diventa cittadino italiano su istanza del genitore legalmente residente in Italia ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
  2-ter. Ove l'istanza di cui al comma 2-bis non sia stata presentata dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale, può essere presentata personalmente dall'interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».