Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, può acquistare la cittadinanza italiana quando, successivamente all'adozione, risieda legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, da almeno cinque anni.».