Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso».