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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.014. in I Commissione in sede referente riferita al C. 9

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.014.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
  2-ter. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».