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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.310. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
2.310.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
  «Art. 9.1. – 1. I procedimenti di cui alla presente legge si concludono nel termine perentorio di due anni dalla data di presentazione dell'istanza. Il procedimento può essere sospeso, per un periodo non superiore ad un anno, per fondati motivi di sicurezza della Repubblica. Si applica l'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.