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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.25. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
2.25.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di stato civile comunicano ai residenti genitori di cittadini stranieri minorenni e ai residenti cittadini stranieri maggiorenni che non abbiano ancora compiuto il ventesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
  7. Coloro che alla nascita erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) o b-ter) o che prima del compimento della maggiore età hanno maturato i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, e che hanno compiuto il ventesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.