stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.20. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
2.20.

   Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le misure necessarie a garantire alle persone con disabilità l'esercizio di tutti i diritti previsti dalla presente legge. Nell'applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, ai fini della valutazione della regolarità della frequenza, si tiene conto dell'eventuale discontinuità derivante dalle condizioni di disabilità.
  7. Nel caso di persona interdetta o inabilitata, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.