Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge, si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.