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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.012. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
2.012.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano presenti in Italia al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
  2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge.