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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.9. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
1.9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata alla verifica dell'effettiva integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero, suddivisa in due distinte fasi temporalmente consequenziali.
  2. La prima fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata decorsi quattro anni dall'ottenimento del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) conoscenza di base della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) del Consiglio d'Europa;
   b) conoscenza di base della storia, dell'educazione civica, della civiltà e della cultura italiane;
   c) conoscenza di base della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  3. La seconda fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata, decorsi quattro anni dall'ottenimento del «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B2 di cui al CEFR del Consiglio d'Europa;
   b) una buona conoscenza della storia, dell'educazione civica e della cultura italiane;
   c) una buona conoscenza della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  4. A seguito del superamento della seconda fase di verifica di cui al comma 3, è concessa la cittadinanza italiana, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
   a) certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti previsto dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, che attesti l'insussistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il luogo di residenza dell'interessato, fatte salve la riabilitazione o l'estinzione del reato che fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna, nonché l'insussistenza di dichiarazione di delinquenza abituale e di gravi motivi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
   b) la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
   c) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, di cui alla lettera d), non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare componente il nucleo. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, con certificazione anagrafica attestante il rapporto familiare;
   d) un lavoro, subordinato o autonomo, o un'attività economica stabile da cui derivi un reddito fiscalmente dichiarato, comprovati documentalmente.

  5. Il Governo individua, sentite le amministrazioni competenti delle regioni interessate e degli enti locali interessati, al fine di una più completa acquisizione dei dati specifici di provenienza territoriale, le iniziative e le attività, con le relative modalità attuative, finalizzate a sostenere il processo d'integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero di cui al presente articolo, allo scopo determinando i titoli e gli attestati idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti per le fasi di verifica di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi straordinari di eventuale giustificata esenzione dal loro possesso.
  6. L'acquisizione della cittadinanza italiana, in conformità alla legislazione vigente, impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana e pertanto a non svolgere in alcun modo attività in contrasto con la Costituzione e con le leggi dell'ordinamento della Repubblica italiana.»