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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.22. in Assemblea riferita al C. 9-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2015  [ apri ]
1.22.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).

  1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.»