Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).
1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.»